Art. 7
In vigore dal 27 feb 1987
La quantità di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il controllo può essere effettuato per campionamento.
Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.
A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614, i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.
In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziché effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilità.
Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-7