Art. 3

In vigore dal 13 nov 1982
Il primo comma dell' della legge suddetta è sostituito dai seguenti: "I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE. I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominati "preimballaggi CEE"".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-3

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