Art. 5
In vigore dal 18 feb 1983
Il disposto di cui alla lettera a) del primo comma dell' della suddetta legge è sostituito dal seguente:
"a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, e seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-5