Art. 4
In vigore dal 13 nov 1982
L', comma primo, della suddetta legge, è sostituito dai seguenti:
"Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalità ivi specificate.
I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al punto 1, lettera a), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate.
I preimballaggi di cui ai commi precedenti contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere a) e b), e 4 della tabella dell'allegato I, ai fini della loro libera immissione sul mercato, devono presentare volumi nominali previsti nelle colonne corrispondenti della predetta tabella ed essere conformi ai relativi usi commerciali o disposizioni regolamentari dello Stato membro d'origine del liquido medesimo, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-4