Art. 1

In vigore dal 13 nov 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Viste le direttive n. 78/891 del 28 settembre 1978 e n. 79/1005 del 23 novembre 1979, emanate rispettivamente dalla commissione e dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti il precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati; Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: . L' del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, limitatamente alla disciplina degli imballaggi preconfezionati, è sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri".
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Art. 1 Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. — Testo vigente | Portale Normativo