Art. 9
In vigore dal 13 nov 1982
Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto:
1) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 1.500.000:
a) chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alla disposizione di cui all';
b) chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non conformi alle disposizioni di cui all';
2) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 3.000.000 chiunque, produttore o importatore di preimballaggi CEE, contravvenga alle norme degli .
Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente decreto provvede l'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-9