Art. 8

In vigore dal 13 nov 1982
Il secondo comma dell' della suddetta legge è sostituito dal seguente: "Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all', può essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema Imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione: 1 ml = 0.0352 fluid ounce; 1 l = 1,760 pints oppure 0,220 gallon".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-8

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