Art. 7
In vigore dal 5 ago 1982
L'esito delle analisi che accerti uno o più superamenti dei livelli di riferimento di cui all', è immediatamente comunicato alle regioni ed al Ministero della sanità.
Essi:
verificano la validità dei risultati;
ricavano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti, effettuando tutte le indagini necessarie anche su tutti gli individui il cui livello di piombemia supera 35 ug/100 ml;
adottano nell'ambito delle rispettive competenze misure adeguate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-7