Art. 5
In vigore dal 5 ago 1982
Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica, simultaneamente sono considerati come livelli di riferimento i seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni dose-effetto riportate nell'allegato I:
20 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 500% del gruppo di popolazione esaminato;
30 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90% del gruppo di popolazione esaminato;
35 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98% del gruppo di popolazione esaminato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-5