Art. 5

In vigore dal 5 ago 1982
Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica, simultaneamente sono considerati come livelli di riferimento i seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni dose-effetto riportate nell'allegato I: 20 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 500% del gruppo di popolazione esaminato; 30 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90% del gruppo di popolazione esaminato; 35 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98% del gruppo di popolazione esaminato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Attuazione della direttiva: (CEE) n. 77/312 relativa alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo. — Testo vigente | Portale Normativo