Art. 6
In vigore dal 5 ago 1982
Per la determinazione della piombemia:
le singole regioni comunicano al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità i nomi dei laboratori che partecipano al programma di sorveglianza biologica ed i metodi di analisi usati;
l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni, organizza programmi di mutuo confronto nell'ambito dei programmi della commissione delle Comunità europee, cui partecipano rappresentanti dei predetti laboratori;
l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni, esamina i risultati di tali programmi allo scopo di migliorare la comparabilità dei metodi di analisi;
l'Istituto superiore di sanità informa periodicamente il Ministero della sanità e la commissione delle Comunità europee dei risultati così ottenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-6