Art. 6

In vigore dal 5 ago 1982
Per la determinazione della piombemia: le singole regioni comunicano al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità i nomi dei laboratori che partecipano al programma di sorveglianza biologica ed i metodi di analisi usati; l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni, organizza programmi di mutuo confronto nell'ambito dei programmi della commissione delle Comunità europee, cui partecipano rappresentanti dei predetti laboratori; l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni, esamina i risultati di tali programmi allo scopo di migliorare la comparabilità dei metodi di analisi; l'Istituto superiore di sanità informa periodicamente il Ministero della sanità e la commissione delle Comunità europee dei risultati così ottenuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-6

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