Art. 2
In vigore dal 5 ago 1982
Le regioni attuano la procedura di sorveglianza biologica, avvalendosi delle competenti autorità sanitarie locali.
In particolare le regioni provvedono:
a) alla redazione del programma di sorveglianza biologica;
b) al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei programmi delle competenti autorità sanitarie locali;
c) alla normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali previste dal presente decreto.
Le unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto.
L'attività statale di coordinamento è affidata all'Istituto superiore di sanità, sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanità.
L'Istituto superiore di sanità manterrà i necessari rapporti a livello tecnico con la commissione delle Comunità europee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-2