Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 ago 1982
Le regioni attuano la procedura di sorveglianza biologica, avvalendosi delle competenti autorità sanitarie locali. In particolare le regioni provvedono: a) alla redazione del programma di sorveglianza biologica; b) al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei programmi delle competenti autorità sanitarie locali; c) alla normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali previste dal presente decreto. Le unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto. L'attività statale di coordinamento è affidata all'Istituto superiore di sanità, sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanità. L'Istituto superiore di sanità manterrà i necessari rapporti a livello tecnico con la commissione delle Comunità europee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-2