Art. 4

In vigore dal 5 ago 1982
La campionatura dei gruppi di cui al precedente articolo viene effettuata durante due campagne in ciascuna zona considerata per tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24 mesi. La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi individui della prima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva: (CEE) n. 77/312 relativa alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo. — Testo vigente | Portale Normativo