Art. 1
In vigore dal 5 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 77/312 del 29 marzo 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto, sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalità di cui agli allegati II e III.
I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-1