Art. 1

In vigore dal 5 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la direttiva n. 77/312 del 29 marzo 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: . L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto, sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalità di cui agli allegati II e III. I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-1

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