Art. 3
In vigore dal 5 ago 1982
La campionatura riguarda:
gruppi di almeno 100 persone in zone urbane che contano più di 0,5 milioni di abitanti;
gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra potrà essere raggiunta, scelte tra le popolazioni esposte a fonti significative di inquinamento da piombo;
gruppi critici determinati dalle autorità competenti delle singole regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-3