Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 ago 1982
La campionatura riguarda: gruppi di almeno 100 persone in zone urbane che contano più di 0,5 milioni di abitanti; gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra potrà essere raggiunta, scelte tra le popolazioni esposte a fonti significative di inquinamento da piombo; gruppi critici determinati dalle autorità competenti delle singole regioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-3