Art. 4
4 / 11In vigore dal 5 ago 1982
La campionatura dei gruppi di cui al precedente articolo viene effettuata durante due campagne in ciascuna zona considerata per tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24 mesi.
La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi individui della prima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-4