Art. 10
In vigore dal 5 ago 1982
Sulla base delle informazioni raccolte a norma dell', l'Istituto superiore di sanità elabora con i rappresentanti delle singole regioni:
una relazione annua di sintesi sull'esecuzione di tale programma, che verrà trasmessa alla commissione delle Comunità europee;
una relazione generale alla fine di tale programma, che servirà di base all'eventuale elaborazione di nuove proposte per le quali si terrà anche conto dei progressi raggiunti nel campo scientifico e tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-10