Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 ago 1982
L'esito delle analisi che accerti uno o più superamenti dei livelli di riferimento di cui all', è immediatamente comunicato alle regioni ed al Ministero della sanità. Essi: verificano la validità dei risultati; ricavano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti, effettuando tutte le indagini necessarie anche su tutti gli individui il cui livello di piombemia supera 35 ug/100 ml; adottano nell'ambito delle rispettive competenze misure adeguate.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-7