Art. 6
In vigore dal 4 ago 1982
Il terzo comma dell'art. 11 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Detti certificati redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-6