Art. 1

In vigore dal 4 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che, in attuazione della direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966, reca la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento; Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 75/445 del 26 giugno 1975, che modifica alcune disposizioni della citata direttiva n. 66/404 del 14 giugno 1966; Ritenuta la necessità di emanare le necessarie disposizioni per dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975; Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982; EMANA il seguente decreto: . L' della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente: "Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo: a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà ed il clone; b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati; c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati; d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati; e) l'origine autoctona e non autoctona; f) l'anno di maturazione dei semi; g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-1

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Art. 1 Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. — Testo vigente | Portale Normativo