Art. 2
In vigore dal 4 ago 1982
L' della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della presente legge si intendono per:
1) materiali forestali di base:
a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;
b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;
c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;
2) materiali forestali di propagazione:
a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;
c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;
3) materiali forestali di propagazione selezionati:
i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;
4) materiali forestali di propagazione controllati:
i materiali di base ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto dagli , e 4 della presente legge".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-2