Art. 3
In vigore dal 4 ago 1982
Dopo l' della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis. - Possono essere ammessi alla produzione di materiali di propagazione controllati soltanto i materiali di base da cui derivano materiali di propagazione aventi valore di utilizzazione superiore.
Il valore di utilizzazione superiore è valutato mediante le prove comparative, condotte secondo le norme di cui all'allegato C della presente legge".
"Art. 7-ter. - Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati".
"Art. 7-quater. - Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo più idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-3