Art. 7

In vigore dal 4 ago 1982
L'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, a partire dal 1° luglio 1977, qualora dai risultati delle prove comparative di cui all'allegato C si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, ai requisiti richiesti per l'ammissione, di cui al secondo comma dell'art. 7-bis, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiali di propagazione controllati".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-7

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