Art. 9
In vigore dal 4 ago 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ABIS -
COLOMBO - ANDREATTA
- BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-9