Art. 4
In vigore dal 4 ago 1982
Il primo comma dell' della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all', punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge".
Dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all', punto 4), della presente legge".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-4