Art. 5
In vigore dal 4 ago 1982
Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:
"Sul cartellino del produttore alla voce "provenienza" dovrà essere indicato "materiali di propagazione di arboreto da seme" per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di propagazione prodotti partendo da tali sementi.
Sul cartellino medesimo alla voce "provenienza" dovrà essere indicato il termine "ammissione provvisoria" per i materiali di propagazione controllati, i cui materiali di base sono stati ammessi in conformità di quanto disposto dall'art. 15".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;494#art-5