Titolo III

Art. 42

Chiamata di studiosi stranieri

In vigore dal 2 mag 1982
Il Ministro della pubblica istruzione, su motivata richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio, può attribuire, nei limiti delle riserve di cui rispettivamente ai precedenti , per chiamata diretta, posti di astronomi o di geofisici ordinari a studiosi eminenti di nazionalità non italiana e a cittadini residenti all'estero, che occupino analoga posizione in università o centri di ricerca stranieri. L'attribuzione dei posti di cui al precedente comma è disposta su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A. per i posti di astronomo ordinario o il CO.NA.G. per i posti di geofisico ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. — Chiamata di studiosi stranieri | Portale Normativo