Capo III
Art. 38
Trasferimenti
In vigore dal 2 mag 1982
I posti di geofisico ordinario possono essere coperti per trasferimento di professori ordinari di discipline vulcanologiche o geofisiche.
Le stesse disposizioni valgono per i posti di geofisico associato.
I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo, sentito il CO.NA.G. e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.
I geofisici ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline geofisiche o vulcanologiche, sentito il CUN, con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-38