Art. 38 · Trasferimenti
Capo III

Art. 38

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Trasferimenti

In vigore dal 2 mag 1982
I posti di geofisico ordinario possono essere coperti per trasferimento di professori ordinari di discipline vulcanologiche o geofisiche. Le stesse disposizioni valgono per i posti di geofisico associato. I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo, sentito il CO.NA.G. e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari. I geofisici ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline geofisiche o vulcanologiche, sentito il CUN, con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-38