Titolo III

Art. 41

Verifica dell'attività del personale di ricerca

In vigore dal 2 mag 1982
Il personale di ricerca è tenuto a presentare ogni tre anni al consiglio direttivo una relazione sull'attività di ricerca e sul servizio svolti nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo