Titolo III
Art. 45
Soppressione di ruoli
In vigore dal 2 mag 1982
Gli attuali ruoli degli astronomi, dei ricercatori e dei tecnici laureati degli osservatori sono soppressi.
Gli astronomi e i tecnici laureati degli osservatori astronomici e i ricercatori e i tecnici laureati dell'osservatorio vesuviano che non ottengono l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono a domanda essere inquadrati, rispettivamente nei ruoli dei ricercatori astronomi e dei ricercatori geofisici conservando l'anzianità di ruolo.
In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti .
È soppresso il ruolo dei calcolatori ed il relativo contingente organico è recato in aumento a quello del personale tecnico della carriera di concetto degli osservatori.
I calcolatori in servizio possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli dei tecnici di concetto degli osservatori conservando l'anzianità di ruolo.
In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma i calcolatori sono mantenuti nel ruolo che viene trasformato in ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale del predetto ruolo.
In corrispondenza del numero dei posti occupati dal personale del ruolo ad esaurimento sono indisponibili altrettanti posti del ruolo dei tecnici di concetto degli osservatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-45