Titolo III
Art. 43
Attività di ricerca presso organismi internazionali
In vigore dal 2 mag 1982
Fermo restando l'applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nei confronti degli astronomi e dei geofisici ordinari e degli astronomi e dei geofisici associati confermati il restante personale di ricerca e tecnico degli osservatori può prestare il proprio servizio presso organismi internazionali cui l'Italia partecipi o presso altri organismi esteri con cui esistano rapporti di collaborazione internazionale, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.
Il periodo trascorso all'estero per la suddetta attività è valido agli effetti della progressione della carriera e per il conseguimento dell'ordinariato o per la conferma in ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-43