Titolo III

Art. 40

Stato giuridico del personale di ricerca

In vigore dal 2 mag 1982
Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili, si applicano: agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari e associati, ivi compresa la nomina ad ordinario e la conferma in ruolo degli associati; ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e i congedi. Le commissioni per i giudizi ad ordinario e di conferma in ruolo sono nominate, su proposta del C.R.A. per il personale degli osservatori astronomici e del CO.NA.G. per il personale dell'osservatorio vesuviano, dal Ministro della pubblica istruzione tra il corrispondente personale ordinario di ricerca degli osservatori assicurando la presenza in dette commissioni di un professore universitario ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-40

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Art. 40 Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. — Stato giuridico del personale di ricerca | Portale Normativo