Titolo III

Art. 47

Spese di funzionamento e di ricerca

In vigore dal 2 mag 1982
Gli osservatori astronomici e l'osservatorio vesuviano accedono ai finanziamenti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del C.R.A. per gli osservatori astronomici o del CO.NA.G. per l'osservatorio vesuviano e del CUN, determina una quota parte del fondo del 60% previsto dal citato art. 65, primo comma, da destinare alla ricerca degli osservatori. Nell'ambito della quota del 40% prevista dal citato art. 65, il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza nel settore astronomico e geofisico, progetti che possono essere presentati anche dagli osservatori o dai gruppi del personale scientifico degli stessi, è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta formulata di intesa fra il competente comitato consultivo del CUN e il C.R.A. per gli osservatori astronomici o il CO.NA.G. per l'osservatorio vesuviano. Nella ripartizione dei fondi di cui ai precedenti commi si terrà conto dei finanziamenti per la realizzazione del telescopio ottico nazionale sulla base di un programma pluriennale predisposto dal C.R.A.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-47

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Art. 47 Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. — Spese di funzionamento e di ricerca | Portale Normativo