Art. 41 · Verifica dell'attività del personale di ricerca
Titolo III

Art. 41

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Verifica dell'attività del personale di ricerca

In vigore dal 2 mag 1982
Il personale di ricerca è tenuto a presentare ogni tre anni al consiglio direttivo una relazione sull'attività di ricerca e sul servizio svolti nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-41