Titolo III
Art. 41
41 / 51Verifica dell'attività del personale di ricerca
In vigore dal 2 mag 1982
Il personale di ricerca è tenuto a presentare ogni tre anni al consiglio direttivo una relazione sull'attività di ricerca e sul servizio svolti nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-41