Titolo III
Art. 42
42 / 51Chiamata di studiosi stranieri
In vigore dal 2 mag 1982
Il Ministro della pubblica istruzione, su motivata richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio, può attribuire, nei limiti delle riserve di cui rispettivamente ai precedenti , per chiamata diretta, posti di astronomi o di geofisici ordinari a studiosi eminenti di nazionalità non italiana e a cittadini residenti all'estero, che occupino analoga posizione in università o centri di ricerca stranieri.
L'attribuzione dei posti di cui al precedente comma è disposta su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A. per i posti di astronomo ordinario o il CO.NA.G. per i posti di geofisico ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-42