Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo III
Art. 60
Divieto di suddivisione dei lavori e forniture
In vigore dal 20 giu 1982
I contratti di lavori o di forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-60