Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo III
Art. 56
Collaudo dei lavori e delle forniture
In vigore dal 29 lug 1982
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.
Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio di amministrazione.
Sia l'individuazione che la nomina del collaudatore potrà essere diversamente disciplinata dalle singole Università.
Se l' importo dei lavori i lavori di manutenzione e delle forniture non superi, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, è sufficiente l' attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura.
Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-56