Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 53

Appalto concorso

In vigore dal 20 giu 1982
E ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori e forniture, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori o delle forniture. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro ovvero il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto o del piano. Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene costituita una commissione, la quale, in base all'esame comparativo dei diversi progetti o piani, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, redige un apposito processo verbale. I processi verbali vengono trasmessi al consiglio di amministrazione che, in base al parere espresso dalla commissione, delibera, con giudizio insindacabile, in ordine all'aggiudicazione o che si proceda ad un nuovo appalto-concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-53

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Art. 53 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Appalto concorso | Portale Normativo