Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 50

Licitazione privata

In vigore dal 29 lug 1982
La licitazione privata ha... luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Università ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali. Il consiglio potrà deliberare la pubblicazione di avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalità affinché chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara ferma restando la facoltà dell'amministrazione di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorchè non abbiano fatto richiesta di invito.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-50

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Art. 50 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Licitazione privata | Portale Normativo