Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 45

Inesigibilità dei crediti

In vigore dal 20 giu 1982
Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-45

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Art. 45 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Inesigibilità dei crediti | Portale Normativo