Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo II
Art. 40
Carico e scarico dei beni mobili
In vigore dal 20 giu 1982
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Università sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-40