Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 40

Carico e scarico dei beni mobili

In vigore dal 20 giu 1982
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Università sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-40

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Art. 40 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Carico e scarico dei beni mobili | Portale Normativo