Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 38

Inventario dei beni mobili

In vigore dal 29 lug 1982
L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantità e il numero; d) il valore. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-38

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Art. 38 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Inventario dei beni mobili | Portale Normativo