Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo II
Art. 36
Consegnatari dei beni immobili
In vigore dal 29 lug 1982
I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti dell'Università i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
La consegna ha... luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-36