Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 36

Consegnatari dei beni immobili

In vigore dal 29 lug 1982
I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti dell'Università i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. La consegna ha... luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-36

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Art. 36 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Consegnatari dei beni immobili | Portale Normativo