Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo VI

Art. 31

Riaccertamento dei residui

In vigore dal 29 lug 1982
Annualmente l'amministrazione universitaria, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Detta situazione indica la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; le singole Università nella loro autonomia regolamentare potranno specificare per il recupero di crediti di modestissima entità da quali forme di riscossione coattiva possa prescindersi. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori esprime il suo parere. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-31

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Art. 31 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Riaccertamento dei residui | Portale Normativo