Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo VI
Art. 31
Riaccertamento dei residui
In vigore dal 29 lug 1982
Annualmente l'amministrazione universitaria, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
Detta situazione indica la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; le singole Università nella loro autonomia regolamentare potranno specificare per il recupero di crediti di modestissima entità da quali forme di riscossione coattiva possa prescindersi.
La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.
Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori esprime il suo parere.
La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-31