Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo VII
Art. 33
Erogazione di spese su aperture di credito
In vigore dal 20 giu 1982
Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione all'Università mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
Il rettore, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria.
La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio delle Università.
È vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'Università per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito e utilizzare le somme, in deroga anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-33