Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo VII
Art. 33
48 / 105Erogazione di spese su aperture di credito
In vigore dal 20 giu 1982
Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione all'Università mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
Il rettore, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria.
La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio delle Università.
È vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'Università per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito e utilizzare le somme, in deroga anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-33