Art. 33 · Erogazione di spese su aperture di credito
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo VII

Art. 33

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Erogazione di spese su aperture di credito

In vigore dal 20 giu 1982
Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione all'Università mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Il rettore, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria. La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio delle Università. È vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'Università per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito e utilizzare le somme, in deroga anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.
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