Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 41

Ricognizione dei beni mobili

In vigore dal 20 giu 1982
Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-41

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Art. 41 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Ricognizione dei beni mobili | Portale Normativo