Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo II
Art. 44
Magazzini di scorta
In vigore dal 20 giu 1982
In sede di adeguamento delle modalità di gestione finanziaria ed amministrativa alle norme del presente regolamento, l'Università, con delibera del consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.
Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-44