Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 44

Magazzini di scorta

In vigore dal 20 giu 1982
In sede di adeguamento delle modalità di gestione finanziaria ed amministrativa alle norme del presente regolamento, l'Università, con delibera del consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-44

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Art. 44 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Magazzini di scorta | Portale Normativo